Ufficio di Piano

Gli enti aderenti costituiscono con la Convenzione ex art.30 4° comma del D.lgs n.267/2000 un ufficio comune, denominato Ufficio di Piano

Gli enti aderenti costituiscono con la Convenzione ex art.30 4° comma del D.lgs n.267/2000 un ufficio comune, denominato Ufficio di Piano, quale struttura di coordinamento intercomunale a natura tecnico-amministrativa e situato presso il Comune capofila. L’Ufficio di Piano ostituisce il vero e proprio motore della pianificazione territoriale. Esso infatti riveste un ruolo strategico in quanto ha il compito di elaborare ed attuare la programmazione, svolgere le funzioni di gestione, amministrazione e valutazione del Piano di Zona. L’Ufficio di Piano è dotato delle risorse umane in numero adeguato per rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie a svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all’ufficio stesso. Il Comune capofila provvede all’attuazione del Piano di Zona attraverso l’Ufficio di Piano